Statuto

STATUTO DEL BMW MOTORRAD CLUB PADOVA ADS

 

 Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita un’Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata “BMW Motorrad Club Padova”

 

Art. 2 – SEDE E DURATA

La sede dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “BMW Motorrad Club Padova“ è in  Via Venezia, 17 - 35100 PADOVA.

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

 

Art. 3 – SCOPO

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “BMW Motorrad Club Padova “è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Essa ha carattere assolutamente apolitico, aconfessionale ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.

L’ Associazione Sportiva Dilettantistica “BMW Motorrad Club Padova“ persegue i seguenti scopi sociali:

a)         svolge un’attività di promozione e divulgazione delle discipline motociclistiche;

b)        promuove manifestazioni motociclistiche nazionali ed internazionali oltre ad altre manifestazioni atte a diffondere l’attività e la cultura motociclistica e il marchio BMW in particolare, sia autonomamente che in collaborazione con il Concessionario BMW Motorrad o l’Autofficina autorizzata di riferimento in zona;

c)        custodisce il retaggio morale e materiale della tradizione BMW sul piano storico e culturale riunendo i possessori ed amatori di motociclette di marca BMW in produzione e di cessata produzione;

d)        tutela gli interessi turistici e sportivi dei suoi aderenti.

 

Art. 4 – PARTECIPAZIONE ALLA FEDERAZIONE DENOMINATA “FEDERCLUB MOTORRAD ITALIA”

1.  L’ Associazione Sportiva Dilettantistica “BMW Motorrad Club Padova“ (d’ora innanzi anche “Club” o “Associazione”) farà parte della Federazione dei vari “BMW Motorrad Club” esistenti in Italia denominata “BMW Motorrad Federclub Italia” (d’ora innanzi anche “Federazione”), che ha sede c/o BMW Italia S.p.A. in San Donato Milanese (MI), Via della Unione Europea n. 1. .

2.   Il Club potrà utilizzare nella propria denominazione e nelle comunicazioni sociali il marchio e logo BMW e potrà partecipare a tutte le attività organizzate da “Federclub Motorrad Italia” quali, a titolo esemplificativo, gli eventi, i raduni, la promozione di servizi e prodotti con la partecipazione ed il supporto di aziende partner che non risultino in conflitto con gli scopi della Federazione, etc.

3.  L’ Associazione Sportiva Dilettantistica “BMW Motorrad Club Padova“, per partecipare alle attività e godere dei servizi messi a disposizione dalla Federazione dovrà aver versato regolarmente a quest’ultima le quote annuali dalla stessa previste.

 

Art. 5 – CONCESSIONARIO o AUTOFFICINA AUTORIZZATA BMW MOTORRAD DI RIFERIMENTO

1.   L’ Associazione Sportiva Dilettantistica “BMW Motorrad Club Padova“ deve avere inderogabilmente quale riferimento per l’esecuzione delle proprie attività associative ed istituzionali il Concessionario o l’Autofficina autorizzata BMW Motorrad di zona (d’ora innanzi “Affiliazione”) così individuato:

-      sito nella provincia ove risiede la maggioranza degli associati;

ovvero

-      in caso di parità di numero di associati presenti in due provincie diverse, scelto dal Comitato Direttivo del Club;

ovvero

-      in caso di inesistenza dello stesso nella provincia individuata ai sensi dei casi poc’anzi menzionati, previa indicazione di una rosa di candidati a BMW Italia S.p.A., già informati e resisi eventualmente disponibili.

L’Affiliazione è accordata, dietro presentazione di apposita richiesta, ad insindacabile discrezionalità del Concessionario o dell’Autofficina autorizzata BMW Motorrad, che si impegna ad affiliarsi con un unico Moto Club ufficiale in ogni provincia di sua competenza.

2.   Se il Concessionario o l’Autofficina autorizzata BMW Motorrad che aveva rilasciato proprio benestare all’Affiliazione, dovesse cessare per qualsiasi ragione ovvero venisse sostituito con altro Concessionario o Autofficina autorizzata, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “BMW Motorrad Club Padova” dovrà proporre domanda di Affiliazione al Concessionario o all’Autofficina autorizzata BMW Motorrad sostituendo ovvero al Concessionario o Autofficina autorizzata BMW Motorrad individuato/a facendo riferimento al maggior numero degli associati residente in quella provincia. In caso di inesistenza, dovrà essere presentata una rosa di candidati, già informati e resisi eventualmente disponibili, a BMW Italia S.p.A., la quale rilascerà proprio parere, ferma restando la discrezionalità del Concessionario o dell’Autofficina autorizzata stesso all’accettazione della domanda.

Il venir meno di una Affiliazione costituisce motivo di radiazione dalla Federazione e conseguente perdita dei diritti di cui al precedente art. 2.

3.    Il Concessionario o l’Autofficina autorizzata BMW Motorrad che ha accettato l’Affiliazione può in ragione di gravi motivi e con un preavviso di mesi tre (3) recedere dall’Affiliazione, dandone avviso a mezzo raccomandata a.r., posta certificata o fax al Club e alla Federazione. Il recesso per gravi motivi da parte del Concessionario o dell’Autofficina autorizzata BMW Motorrad costituisce motivo di radiazione del Club dalla Federazione e conseguente perdita dei diritti di cui al precedente art. 4.2.

4.    Il Concessionario o l’Autofficina autorizzata BMW Motorrad non è obbligato in alcun modo verso il Club e/o verso gli associati così come gli associati non sono obbligati all’acquisto/manutenzione della propria motocicletta presso il Concessionario o Autofficina autorizzata BMW Motorrad. Resta, però, inteso che il Club non potrà stipulare convenzioni agevolate a favore dei propri associati con partner che svolgano forniture o servizi in concorrenza con quelli resi dal Concessionario o dall’Autofficina autorizzata BMW Motorrad con cui il Club ha l’Affiliazione.

 

Art. 6 - RICONOSCIMENTO FMI

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “BMW Motorrad Club Padova“, nel caso abbia conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI o della Federazione Motociclistica Italiana, dovrà conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli istituti e ai regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana e di quella internazionale.

Si impegna ad accettare eventuali, legittimi, provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione Motociclistica Italiana dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. 

 

Art. 7 –ASSOCIATI

Gli Associati si distinguono in Fondatori, Onorari, Ordinari (conduttori), Aggiunti (passeggeri).

Sono considerati Associati Fondatori, Onorari, Ordinari e Aggiunti tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, tenuto conto della quota di iscrizione annuale pro capite che deve essere versata alla Federazione.

Il Consiglio Direttivo può, altresì, conferire la qualifica di Associato Onorario ai soggetti che svolgono (o hanno svolto) attività meritevoli nell’interesse del Club.

Tutti gli Associati hanno parità di diritti e doveri e diritto di elettorato attivo e passivo e ogni associato ha diritto di esprimere un voto in Assemblea. L’adesione all’Associazione Sportiva Dilettantistica “BMW Motorrad Club Padova“ è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, la qualifica di associato è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 

Art. 8 – AMMISSIONE DELL’ASSOCIATO

Coloro che trasmettono domanda di ammissione compilata e sottoscritta, all’Associazione Sportiva Dilettantistica “BMW Motorrad Club Padova“ assumono immediatamente la qualifica di associato e contestualmente assumono l’obbligo di osservare le norme dello Statuto, dei Regolamenti e le Deliberazioni degli Organi dell’Associazione. L’Assemblea Ordinaria, in sede di approvazione del Bilancio, provvederà a ratificare i nuovi associati iscritti che hanno aderito all’Associazione nel corso dell’anno.

 

Art. 9 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato maggiore di età in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto di partecipare alle Assemblee sociali con esercizio di voto singolo ovvero di elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà acquisito dal associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Gli Associati, se in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di:

a)      frequentare gli eventuali locali sociali messi a disposizione o comunque disponibili;

b)    usufruire delle attrezzature e degli impianti sociali messi a disposizione degli Associati, attenendosi alle norme previste dai regolamenti;

c)      partecipare alle attività promosse dall’Associazione, autonomamente o in collaborazione con la FMI ed il Concessionario/i o Autofficina/e autorizzata/e BMW Motorrad di riferimento in zona;

d)        avere la tessera sociale;

e)        partecipare, intervenire, discutere, presentare proposte nelle assemblee generali;

f)     di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;

g)      godere di tutti quei benefici comunque concessi dall’Associazione in conformità alle disposizioni che li regolano;

h)        presentare candidati Associati;

i)          presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte e reclami che ritengono opportuni;

j)          essere eletti, qualora maggiorenni, per qualsiasi carica sociale.

 

Art. 10 –DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno il dovere di:

a)         osservare lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni degli Organi sociali;

b)     osservare, ove l'Associazione riceva il riconoscimento dal CONI o dalla Federazione Motociclistica Italiana, le norme e le direttive del Coni, nonché gli istituti e i regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana e di quella internazionale;

c)      pagare nei termini prescritti i contributi dovuti all'Associazione. L’associato che non abbia versato nei tempi e nei termini previsti dall’Associazione i contributi previsti, diventa ‘associato moroso’ e perde immediatamente il diritto di partecipare alle Assemblee e il diritto di voto attivo e passivo. Qualora l’associato moroso’ non adempia al versamento dei contributi previsti entro tre (3) mesi dal termine sarà passibile di espulsione per protratta morosità, con decisione del Consiglio Direttivo, ratificata in occasione della prima Assemblea utile; l’espulsione dall’Associazione fa perdere immediatamente la qualifica di associato, in ogni caso l’associato espulso rimane obbligato nei confronti dell’Associazione per i contributi non versati.

 

Art. 11 – RECESSO DELL’ ASSOCIATO

L’Associato che intende dimettersi è obbligato a darne comunicazione con lettera raccomandata o fax, da far pervenire, alla sede dell’Associazione, entro il trenta (30) novembre di ogni anno sociale. In ogni caso, la cessazione della condizione di associato non esonera dal rispetto degli impegni contributivi assunti, né dal versamento delle quote maturate per le quali l’associato dimissionario resta obbligato nei confronti dell’Associazione.

In caso di aumento di quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dall’Assemblea, gli Associati che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei trenta giorni successivi la relativa comunicazione.

Il recesso avrà effetto immediato dalla ricezione della comunicazione fermo restando che non darà diritto alla restituzione nemmeno parziale delle quote associative versate per l’anno in corso.

 

Art. 12 – SANZIONI

In caso di trasgressione alle norme sociali l’associato è passibile di:

a)       richiamo verbale o scritto da parte del Collegio dei Garanti se eletto o, nel caso in cui quest’ultimo non sia stato eletto dal Consiglio direttivo;

b)        sospensione sino a tre (3) mesi per atti di indisciplina, per decisione del Collegio dei Garanti se eletto o, nel caso in cui quest’ultimo non sia stato eletto dal Consiglio direttivo. L’associato sospeso non potrà prendere parte alle attività sociali ed istituzionali dell’Associazione e non avrà diritto di partecipare alle Assemblee che dovessero aver luogo durante il periodo di sospensione;

c)        espulsione nei casi di indegnità e di condanna definitiva per reati dolosi, per delibera del dell’Assemblea Ordinaria;

d)   espulsione nei casi in cui l’associato nuoccia o tenti di nuocere al decoro, agli interessi, alla vita dell’Associazione, comprometta il suo buon nome, commetta atti di palese indisciplina o di ribellione alle disposizioni statutarie od al Consiglio Direttivo, tenga condotta incivile ed ineducata o danneggi moralmente e materialmente un altro associato. Il provvedimento di espulsione è preso per delibera dell’Assemblea Ordinaria;

e)      espulsione nei casi in cui l’associato compia azioni disonorevoli o comunque idonee a recare danno o grave pregiudizio al buon nome dell’Associazione o al perseguimento del fine sociale. Il provvedimento di espulsione è preso per delibera dell’Assemblea Ordinaria;

f)     espulsione per protratta morosità. In tale fattispecie l’espulsione avviene per decisione del Consiglio Direttivo, come previsto dall’Art. 10 comma c) e dovrà essere ratificata nel corso della prima assemblea utile.

 

Art. 13 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

a)         per recesso nei modi e nei tempi previsti dall’Art. 11;

b)        per espulsione. Il provvedimento di espulsione, fatto salvo quanto previsto per protratta morosità di cui all’Art. 10 comma c), avviene con delibera dell’Assemblea in seduta ordinaria. Il Consiglio Direttivo e/o il Collegio dei Garanti può promuovere l’istanza di espulsione, sospendendo il associato e convocando l’Assemblea Ordinaria entro tre (3) mesi dal provvedimento di sospensione. Alla riunione dell’Assemblea, deve essere convocato il associato interessato e si procederà in contraddittorio con l’interessato. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di pretendere dal Associato espulso il risarcimento dei danni da esso eventualmente arrecati. Il Associato espulso non potrà più far parte dell’Associazione.

 

Art. 14 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

a)         l’Assemblea generale degli Associati; [obbligatorio]

b)        il Presidente [obbligatorio]

c)         il Consiglio Direttivo [obbligatorio]

d)        il Vice-Presidente; [obbligatorio]

e)        il Segretario Tesoriere [facoltativo]

f)          Responsabile dei Collegamenti [obbligatorio]

g)         Organi di controllo [facoltativo]

 

Art. 15 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è l’Organo sovrano dell’Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L’Assemblea generale degli Associati è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L’assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro 3 (3) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo.

La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati, in regola con il versamento dei contributi e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che all’atto della richiesta ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che dovrà provvedere entro trenta (30) giorni. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta anche dal Presidente.

L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Potranno prendere parte all’Assemblea, ordinaria e straordinaria, avendo diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, i soli associati in regola con il versamento delle quote associative dell’anno precedente, saranno invece esclusi gli associati morosi, sospesi o soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni associato ammissibile ha diritto ad un voto.

Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritto non più di due (2) associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all’assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

L’assemblea nomina anche un Segretario e, se necessario, due Scrutatori, la cui nomina non può però avvenire tra i candidati a cariche sociali.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Per i casi di parità nei risultati delle votazioni, le proposte si intendono respinte per le votazioni segrete, mentre in caso di appello nominale prevale il voto di chi presiede.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori, copia dello stesso dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne faranno richiesta.

 

Art. 16 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, in regola con il versamento dei contributi e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e delibera con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, in regola con il versamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà con un preavviso non inferiore a dieci (10) giorni, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, fax, e-mail o telegramma o con qualsiasi mezzo che garantisca la tempestiva informazione degli Associati. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro tre (3) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all’assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito:

a)         all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ciascun anno;

b)        all’approvazione dei regolamenti sociali

c)         alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;

d)        alla nomina del Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo;

e)        alla nomina dei componenti degli organi di controllo, se previsti

f)          ratifica dei nuovi Associati iscritti;

g)         delibera l’espulsione del associato;

h)        a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed i rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 17 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto, in regola con il versamento dei

dalla maggioranza dei presenti. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, in regola con il versamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione dell’assemblea straordinaria avverrà minimo dieci (10) giorni prima, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, fax, email o telegramma o con qualsiasi mezzo che garantisca la tempestiva informazione dei soci. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

a)         modifica dello statuto sociale

b)        scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione

 

Art. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da almeno cinque (5) membri, dei quali uno potrà essere nominato direttamente dal Concessionario o dall’Autofficina autorizzata BMW Motorrad di riferimento, ove ritenuto da quest’ultimo opportuno, e fra gli stessi l’Assemblea elegge il Presidente dell’Associazione.

È facoltà del Concessionario o dell’Autofficina autorizzata BMW Motorrad di riferimento nominare un proprio referente quale membro effettivo del Consiglio Direttivo, purché quest’ultimo sia il titolare o un collaboratore interno del Concessionario o dall’Autofficina autorizzata e sia socio iscritto al Moto Club di riferimento.

Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nomina il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due (2) anni e sono rieleggibili.

È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in società e/o associative in associazioni sportive nell'ambito della disciplina motociclistica, fatta salva l’eventuale nomina del Presidente all’interno del Consiglio Direttivo della Federazione.

Possono ricoprire cariche sociali gli associati in regola con il versamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che siano maggiorenni e tenuto conto dei divieti e delle incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

Il Consiglio resta in carica fino alla data di Assemblea che approva il bilancio.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo debbono partecipare alle tornate del Consiglio stesso e, in caso di impedimento, devono giustificare per tempo la loro assenza.

Dopo tre assenze consecutive ingiustificate, decadono dalla carica e non sono rieleggibili per il tempo in cui il Consiglio di cui fanno parte resta in carica.

In caso di dimissione della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, deve essere convocata l’Assemblea degli Associati per l’elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di parità dei voti quello del Presidente prevale.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Tale verbale dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta.

 

Art. 19 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “BMW Motorrad Club Padova“ promuove tutte le manifestazioni dell’Associazione e della Federazione, inoltre sono compiti del Consiglio direttivo:

a)         redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all’assemblea;

b)        convocare le Assemblee degli Associati;

c)   redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli Associati;

d)        provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;

e)        provvede ai richiami di cui all’Art. 12 comma a);

f)          sospendere il associato nei casi previsti dall’Art. 12 comma b);

g)         promuovere le istanze di espulsione del associato;

h)        espellere il associato in caso di protratta morosità, Art. 10 comma c).

 

Art. 20 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell’Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio direttivo e dell’assemblea degli associati.

Il Presidente è eletto dall’assemblea ordinaria tra i membri eletti del Consiglio Direttivo dura in carica due (2) anni e può essere rieletto.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea degli Associati, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

a)         determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell’Assemblea degli associati;

b)        convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;

c)         curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

d)        presiedere l’assemblea degli Associati;

e)        sviluppare le attività finalizzate al conseguimento degli scopi istituzionali dell’associazione;

f)    assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vicepresidente.

 

Art. 21 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri e su proposta del Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Qualora non fosse eletto il Vice Presidente, il consigliere più anziano sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

  

Art. 22 - DIMISSIONI

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata senza indugio l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

 

Art. 23 – IL SEGRETARIO TESORIERE [facoltativo]

Il Segretario Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, cura la perfetta tenuta dei verbali dell’Assemblea, predispone i bilanci, custodisce sotto la propria personale responsabilità il denaro ed ogni altro valore dell’Associazione che gli venga affidato; sorveglia la riscossione delle quote associative; rende conto al Consiglio Direttivo della situazione di cassa; paga nei limiti stabiliti dal bilancio e mandati firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci; sbriga le pratiche relative agli Associati morosi e ne fornisce il relativo elenco al Consiglio; cura la gestione amministrativa, la tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali.

 

Art. 24 – RESPONSABILE DEI COLLEGAMENTI

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina tra i propri membri il Consigliere responsabile dei rapporti con la Federazione.

 

Art 25 – ORGANI DI CONTROLLO [facoltativo]

Potranno essere costituiti, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione dell’Associazione, i seguenti organi di controllo: il Collegio dei sindaci ed il Collegio dei garanti.

Il Collegio dei sindaci è eletto dall’Assemblea Ordinaria ed è composto da tre (3) Associati eletti che non facciano parte del Consiglio Direttivo.

I sindaci durano in carica due (2) anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio resta in carica fino alla data dell’Assemblea che approva il bilancio.

Il Collegio dei sindaci ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione contabile ed amministrativa dell’associazione.

Per l’assolvimento del proprio mandato i sindaci hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell’associazione.

Le modalità di nomina dei sindaci ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell’Associazione.

Il Collegio dei garanti è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da tre (3) Associati che non facciano parte del Consiglio Direttivo.

I componenti del Collegio dei garanti durano in carica due (2) anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio resta in carica fino alla data dell’Assemblea che approva il bilancio.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli Associati e tra Associati ed associazione; il Collegio dei garanti delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio dei Garanti sono scritte e motivate.

 

Art. 26 – GRATUITA’ DELLE CARICHE

Tutte le cariche di cui al presente Statuto sono a titolo gratuito e non danno diritto ad alcun compenso in qualsiasi forma, ivi compreso il rimborso delle spese anche se documentate e/o giustificate. 

 

Art. 27 – BILANCIO

Il Bilancio dell’Associazione, coincide con l’anno sociale, che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

Il conto consuntivo ed il conto preventivo sono predisposti dal Segretario Tesoriere, redatti, valutati e discussi dal Consiglio direttivo e verificati e controllati dal Collegio dei Sindaci se nominato, sottoposti alla discussione e approvazione dell’assemblea generale ordinaria.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

 

Art. 28 – ENTRATE

Le entrate dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “BMW Motorrad Club Padova“ sono costituite:

a)      da tutti gli introiti che possono provenire alla Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e ricreative, comprese le quote associative versate dagli Associati;

b)       da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell’Associazione purché non in contrasto con le attività sociali.

 

Art. 29 - PATRIMONIO

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 30 – QUOTA DA VERSARE A FEDERCLUB MOTORRAD ITALIA

L’Associazione sportiva Dilettantistica “BMW Motorrad Club Padova“, onde godere dei benefici previsti dallo Statuto della Federazione, corrisponderà a quest’ultima la quota annuale pro-capite per ciascuno dei propri associati che sarà stabilita e versata nei termini previsti dal Consiglio Direttivo della Federazione stessa.

Nel caso in cui gli associati provvedano alla propria iscrizione attraverso la piattaforma che sarà messa a disposizione della Federazione, quest’ultima con mandato all’incasso del Club è autorizzata a ricevere il pagamento dell’intera quota associativa che l’associato dovrebbe versare al Club e a trattenere esclusivamente la quota pro-capite di spettanza per godere dei benefici previsti dallo statuto della Federazione, provvedendo alla rimessione del residuo importo a favore del Club.

 

Art. 31 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “BMW Motorrad Club Padova“ è deliberato dall’assemblea generale degli associati in sessione straordinaria.

L’eventuale deliberazione di scioglimento è in prima ed in seconda convocazione con l’intervento di almeno due terzi degli Associati, con voto favorevole di almeno due terzi dei convenuti.

L’Assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione, nominerà uno o più liquidatori, ove necessario.

 

Art. 32 – DEVOLUZIONE DEL RESIDUO

Deliberato lo scioglimento, il patrimonio residuo dell’Associazione dovrà essere devoluto a favore di enti e/o associazioni con finalità analoghe, fatta salva diversa disposizione prevista dalla legge.

 

Art. 33 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni in materia di cui al codice civile; se avvenuto il riconoscimento dal Coni o dalla FMI, in via prevalente rispetto alla normativa del codice civile, le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della FMI a cui l'Associazione è affiliata.

 

Art. 34 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutti gli associati del Club rinunciano, a promuovere qualsiasi vertenza giudiziaria nei confronti del Club di appartenenza ovvero degli associati del Club rimettendo la decisione di ogni controversia ai buoni uffici del Presidente e, in caso di esito negativo degli stessi, alle norme federali della Federazione Motociclistica Italiana, se avvenuto il riconoscimento o del CONI.

 

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